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La legge italiana (D.Lgs. 152/06) classifica i toner esausti come rifiuti speciali, obbligando le aziende (titolari di Partita IVA) a gestirli correttamente tramite operatori autorizzati, evitando il normale flusso dei rifiuti urbani. Per lo smaltimento è necessario usare i codici CER appropriati (08.03.17* per quelli pericolosi e 08.03.18 per i non pericolosi), conservare il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) per 5 anni e rispettare i limiti di stoccaggio (massimo 12 mesi). Il mancato rispetto comporta pesanti sanzioni amministrative e penali, ma esistono soluzioni ecologiche e conformi tramite aziende specializzate che gestiscono il ritiro e il riciclo certificato.

Obblighi principali per le aziende

  1. Classificazione: I toner sono "rifiuti speciali", classificati con Codice CER 08.03.17* (pericoloso) o 08.03.18 (non pericoloso).
  2. Stoccaggio: Devono essere conservati in contenitori idonei (ecobox) nella sede aziendale, per un massimo di 12 mesi.
  3. Tracciabilità: È obbligatorio compilare e conservare il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) rilasciato dal trasportatore per almeno 5 anni.
  4. Trasporto e Smaltimento: Il ritiro deve essere affidato a ditte iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, che li porteranno a impianti autorizzati.
  5. Registri: Le aziende devono tenere un registro di carico e scarico e presentare il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) annuale.

Cosa non fare

Sanzioni per le inadempienze